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T.U. 13/01/2006

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;

c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 227.

4. Alle forme di pubblicità dell’avviso di gara si applica l’articolo 66. Relazione all’articolo 224 Il presente articolo recepisce l’art. 42 della direttiva 2004/17. Rispetto alla precedente direttiva 93/38 e al D.Lgs. 158/95 si segnala la variazione lessicale relativa all’abbandono dell’espressione “bando” per quella di “avviso”, non più limitato alle pubblicazioni periodiche e indicative dell’ente aggiudicatore ma esteso anche alle pubblicazioni che riguardano singole gare. Nei settori esclusi scompare quindi l’espressione bando di gara per quella di “avviso di gara”.

Art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) (art. 43, direttiva 2004/17, art. 28, D.Lgs. 158/95) 1 Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. 2 Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'ob- bligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3 Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre. 4 Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi. 5 Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".

6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato ai sensi dell’articolo 224. 6 Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all’articolo 232, comma 7. 7 Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione. 8 Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici. Relazione all’articolo 225 Il presente articolo recepisce senza particolarità l’art. 43 della direttiva 2004/17. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 226 (Inviti a presentare offerte o a negoziare) (art. 47, direttiva 2004/17, art. 18, D.Lgs. 158/1995) 1 Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano 2 simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. 3 L'invito ai candidati contiene: 4 a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, oppure 5 b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono 6 messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all’articolo 227, comma 6. 7 8 Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente 9 diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa 10 l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se 11 del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di 12 pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza 13 indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta. 14 15 Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purché 16 richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno 17 sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte. 18 19 L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue: 20 a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le 21 modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti; 22 b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la 23 lingua o le lingue in cui devono essere redatte; 24 c) il riferimento all'avviso di gara pubblicato; 25 d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati; 26 e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di un 27 sistema di qualificazione con cui si indice la gara; 28 f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine 29 di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso 30 relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri. 31

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa. 32 Nell’ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni: 33 a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il 34 termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, 35 termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi 36 oggetto dell'appalto; 37 b) tipo di procedura: ristretta o negoziata; 38 c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei 39 lavori o dei servizi; 40 d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 41 nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione; 42 e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il 43 capitolato d'oneri e gli altri documenti; 44 f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli 45 operatori economici; 46 g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa 47 alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; 48 h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a 49 riscatto o più d'una fra queste forme; 50 i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza 51 degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o 52 nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa. 53 Relazione all’articolo 226 Il presente articolo recepisce fedelmente l’art. 47 della direttiva 2004/17. Sezione III – Termini di presentazione delle domande di partecipazione

Art. 227 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte) (art. 45, direttiva 2004/17, art. 17, D.Lgs. 158/95) 1 Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2 Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di gara.

3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni: a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a ai sensi dell’articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 226, comma 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi; b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presen tare un'offerta. 3 Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all’articolo 244, comma 1, in conformità all’allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso perio dico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avvi so e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all’articolo 224, comma 1, lettera c). 4 Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i ter mini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni. 5 Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e nego ziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avvi so con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile. 6 Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni pre viste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di ga ra. Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara. 1 L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell’articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera

 

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